Art. 3
In vigore dal 3 nov 1906
Nei primi tre anni del funzionamento della R. scuola i contributi di cui nel precedente articolo saranno destinati, oltre che alle spese di funzionamento, a quelle d'impianto e di arredamento.
Allo stesso scopo sarà pure destinata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, nei primi due anni del funzionamento della scuola, la somma di lire tremila annue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-3