Art. 7

In vigore dal 3 nov 1906
Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o dalle scuole tecniche o dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso. Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere che, a giudizio del Collegio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra. Ai corsi successivi sono iscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. L'alunno, che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola. Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-7

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