Art. 10
In vigore dal 3 nov 1906
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.
Il presidente rappresenta la Scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-16;371#art-10