REGIO DECRETO·n. CCXXXI·2 luglio 1905
Per la istituzione in Castelli di una scuola d'arte applicata alla ceramica al nome di «Francesco Antonio Grue».
Vigente dal 2 settembre 1905 17 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le d
Art. 2Al mantenimento della scuola sarà provveduto col contributo del Ministero di agricoltura,
Art. 3La scuola ha lo scopo di impartire gratuitamente l'istruzione artistica ai cittadini del c
Art. 4Il corso della scuola si compie in un triennio, ed ai licenziati sarà rilasciato dal Consi
Art. 5L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di luglio. Nella prima
Art. 6La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta esclusivamente al Ministero d'ag
Art. 7L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio direttivo composto di tre membri
Art. 8Il Consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è apert
Art. 9Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento ammi
Art. 10Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure
Art. 11Il direttore, gli insegnanti ed i capi-officina saranno nominati dal ministro d'agricoltur
Art. 12Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dire
Art. 13Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del
Art. 14Il servizio di cassa della scuola sarà fatto dal cassiere della Cassa di prestanze agrarie
Art. 15La scuola concorre con una somma annua, da stabilirsi nel suo bilancio, come contributo al