Art. 4

In vigore dal 17 set 1905
Il corso della scuola si compie in un triennio, ed ai licenziati sarà rilasciato dal Consiglio direttivo apposito diploma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-4

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Art. 4 Per la istituzione in Castelli di una scuola d'arte applicata alla ceramica al nome di «Francesco Antonio Grue». — Testo vigente | Portale Normativo