Art. 9
In vigore dal 17 set 1905
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non sieno superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli organici;
g) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
h) esercita le funzioni di patronato pel collocamento degli alunni licenziati dalla scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-9