Art. 10

In vigore dal 17 set 1905
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-10

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