Art. 6
In vigore dal 17 set 1905
La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta esclusivamente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Il direttore della scuola proporrà al Ministero i programmi di insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal Collegio degli insegnanti e corrisponderà direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-6