Art. 2

In vigore dal 17 set 1905
Al mantenimento della scuola sarà provveduto col contributo del Ministero di agricoltura, industria e commercio in L. 1500, col contributo del comune di Castelli in L. 600 e coi due terzi degli utili della Cassa di prestanze agrarie di Castelli. Saranno pure destinati al mantenimento della scuola i concorsi eventuali della Provincia e della Camera di commercio di Teramo ed i proventi di elargizioni diverse eventuali o fisse. Alle spese d'impianto della scuola sarà provveduto con concorso del Ministero di agricoltura, industria e commercio in L. 600 e col fondo esistente presso la Cassa di prestanze agrarie di Castelli, costituito dagli utili accumulati a tutto l'anno 1904. La Cassa di prestanze agrarie concede pure gratuitamente i locali in cui avrà sede la scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-2

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