Art. 7
In vigore dal 17 set 1905
L'amministrazione della scuola è affidata ad un Consiglio direttivo composto di tre membri, uno nominato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno dal municipio di Castelli ed uno dalla Congregazione di carità di Castelli, amministratrice della Cassa di prestanze agrarie.
Il direttore della scuola fa parte di diritto del Consiglio con voto deliberativo. Avranno diritto di avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel Consiglio direttivo della scuola quegli enti i quali concorreranno al mantenimento della scuola con un contributo annuo fisso non inferiore alle L. 600.
I membri elettivi del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il presidente è scelto dal Consiglio fra i suoi membri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-7