Art. 12
In vigore dal 17 set 1905
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola, provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, alla osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di breve assenza.
Nei casi di assenze prolungate riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-12