Art. 16
In vigore dal 17 set 1905
Con un regolamento da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le norme per la gestione dei laboratori e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-16