Art. 13
In vigore dal 17 set 1905
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie i libri di testo, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-13