Art. 13

In vigore dal 17 set 1905
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore. Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie i libri di testo, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'. Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-13

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Art. 13 Per la istituzione in Castelli di una scuola d'arte applicata alla ceramica al nome di «Francesco Antonio Grue». — Testo vigente | Portale Normativo