Art. 17
In vigore dal 17 set 1905
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio direttivo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Rava.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-17