Art. 17

In vigore dal 17 set 1905
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio direttivo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1905. VITTORIO EMANUELE Rava. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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