Art. 11

In vigore dal 17 set 1905
Il direttore, gli insegnanti ed i capi-officina saranno nominati dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, in seguito a pubblico concorso da lui aperto, ovvero su proposta del Consiglio direttivo. Può però il direttore essere scelto dal ministro fra il personale insegnante. Il personale amministrativo è nominato dal ministro predetto, sopra proposta del Consiglio direttivo. Il personale di servizio è nominato dal Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-11

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