Art. 3

In vigore dal 17 set 1905
La scuola ha lo scopo di impartire gratuitamente l'istruzione artistica ai cittadini del comune di Castelli, col fine di sviluppare il gusto dell'arte, richiamandoli alle antiche e gloriose tradizioni della scuola dei Grue e dei Gentili; di formare abili operai e procurar loro in tal guisa un mezzo sicuro di coltura e di onesto guadagno. Potranno essere ammessi alla scuola anche i cittadini di altri Comuni e Provincie in seguito al pagamento delle tasse che verranno stabilite nel regolamento di cui all'. La scuola fornisce gli insegnamenti seguenti: disegno geometrico ed ornamentale, modellazione, decorazione e tecnologia dell'arte ceramica. Essa avrà pure un corso speciale complementare di applicazione pratica alla decorazione ceramica e alle imitazioni della maniera antica di pittura usata nel secolo XVII in Castelli, conosciuta col nome di Scuola del Grue o di Abruzzo. Per le esercitazioni pratiche degli allievi sarà annesso alla scuola un laboratorio per la modellazione in ceramica e per la decorazione. Potranno poi essere aggiunti dal Ministero alla scuola nuovi insegnamenti ed altri laboratori, dietro proposta del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-02;231#art-3

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Art. 3 Per la istituzione in Castelli di una scuola d'arte applicata alla ceramica al nome di «Francesco Antonio Grue». — Testo vigente | Portale Normativo