Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 17 set 1905
La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta esclusivamente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Il direttore della scuola proporrà al Ministero i programmi di insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal Collegio degli insegnanti e corrisponderà direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola.
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