REGIO DECRETO·n. CXXVI·28 febbraio 1904
Che approva lo statuto della scuola professionale femminile «Regina Elena» in Napoli.
Vigente dal 21 aprile 1904 18 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti i r
Art. 2Alla scuola è preposta una direttrice, che ha la rappresentanza ufficiale della scuola e n
Art. 3La scuola ha un corso elementare della durata di cinque anni; a questo segue un corso prep
Art. 4Sono annessi alla scuola dei corsi complementari facoltativi, che compiono la coltura gene
Art. 5Il programma didattico per il corso elementare è quello adottato in tutte le scuole del Re
Art. 6Le alunne sono interne ed esterne; interne sono quelle dei collegi del 2° gruppo delle ope
Art. 7Per l'ammissione al corso preparatorio occorre esibire la licenza elementare o altro titol
Art. 8Le alunne sono obbligate a frequentare regolarmente tutti i corsi stabiliti per le sezioni
Art. 9Il mantenimento della scuola è a carico esclusivo degli istituti riuniti di educazione pro
Art. 10Il consiglio di amministrazione della scuola sarà quello del 2° gruppo delle opere pie, st
Art. 11Le nomine degli insegnanti proposte dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle o
Art. 12È istituito un consiglio amministrativo interno della scuola per l'acquisto e la manutenzi
Art. 13Il presidente del consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o un suo del
Art. 14Agli esami di diploma assisterà un regio commissario all'uopo nominato dal Ministero di ag
Art. 15Le diarie spettanti, per legge, al commissario regio, delegato dal Ministero d'agricoltura