Art. 9
In vigore dal 6 mag 1904
Il mantenimento della scuola è a carico esclusivo degli istituti riuniti di educazione professionale femminile (2° gruppo delle opere pie di Napoli), a norma dell' del regolamento organico degli istituti di ricovero e di educazione femminile della città di Napoli, approvato coi regi decreti del 18 giugno 1898, n. CCIII, e del 14 luglio 1898, n. CCV.
Il bilancio e l'amministrazione della scuola faranno parte del bilancio e dell'amministrazione del 20 gruppo delle opere pie, regolati dal detto regolamento organico, dalla legge del 17 luglio 1890, dal regolamento 5 febbraio 1891, dal regolamento interno del 2° gruppo, e dalle disposizioni regolatrici, stabilite per l'amministrazione delle opere pie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-9