Art. 14
In vigore dal 6 mag 1904
Agli esami di diploma assisterà un regio commissario all'uopo nominato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il predetto Ministero avrà inoltre il diritto di fare eseguire ispezioni, durante l'anno scolastico alla scuola ed ai laboratori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-14