Art. 12
In vigore dal 6 mag 1904
È istituito un consiglio amministrativo interno della scuola per l'acquisto e la manutenzione del materiale scolastico e del materiale dei laboratori; per la dispensa dalla tassa scolastica per le alunne esterne che ne facciano domanda documentata, per la sorveglianza del personale inserviente addetto alla scuola, e farà le sue proposte al consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie.
Questo consiglio amministrativo della scuola sarà composto:
a) dal presidente del consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) dalla direttrice della scuola, che avrà la vice-presidenza di questo consiglio amministrativo interno;
c) dalla soprastante ai laboratori;
d) da due insegnanti della scuola, nominati dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie su proposta della direttrice, e che dureranno in ufficio un anno, potendo però essere riconfermati.
La soprastante ai laboratori sarà la segretaria del consiglio amministrativo interno della scuola e redigerà i verbali delle sedute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-12