Art. 12

In vigore dal 6 mag 1904
È istituito un consiglio amministrativo interno della scuola per l'acquisto e la manutenzione del materiale scolastico e del materiale dei laboratori; per la dispensa dalla tassa scolastica per le alunne esterne che ne facciano domanda documentata, per la sorveglianza del personale inserviente addetto alla scuola, e farà le sue proposte al consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie. Questo consiglio amministrativo della scuola sarà composto: a) dal presidente del consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o da un suo delegato, che lo presiede; b) dalla direttrice della scuola, che avrà la vice-presidenza di questo consiglio amministrativo interno; c) dalla soprastante ai laboratori; d) da due insegnanti della scuola, nominati dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie su proposta della direttrice, e che dureranno in ufficio un anno, potendo però essere riconfermati. La soprastante ai laboratori sarà la segretaria del consiglio amministrativo interno della scuola e redigerà i verbali delle sedute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-12

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