Art. 17
In vigore dal 6 mag 1904
Gli attestati di promozione e quelli di diploma saranno rilasciati dalle rispettive commissioni esaminatrici e saranno firmati dal presidente della commissione esaminatrice, dalla direttrice della scuola, dal presidente del consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, e quelli di licenza anche dal regio commissario delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-17