Art. 13
In vigore dal 6 mag 1904
Il presidente del consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, o un suo delegato, unitamente alla direzione, avrà la sorveglianza del corpo insegnante e dell'esatta osservanza dei programmi didattici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-13