Art. 16

In vigore dal 6 mag 1904
Il consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie compilerà ogni anno una relazione sull'andamento della scuola e la trasmetterà al Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-16

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