Art. 11

In vigore dal 6 mag 1904
Le nomine degli insegnanti proposte dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, saranno sottoposte all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-11

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