Art. 6

In vigore dal 6 mag 1904
Le alunne sono interne ed esterne; interne sono quelle dei collegi del 2° gruppo delle opere pie. Le esterne pagheranno una tassa scolastica, stabilita dal consiglio d'amministrazione del 2° gruppo delle opere pie. Sono esentate dal pagamento della tassa scolastica le alunne, che dimostreranno le ristrette condizioni finanziarie di famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-6

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