Art. 1
In vigore dal 6 mag 1904
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i regi decreti 18 giugno 1898, n. CCIII, e 14 luglio 1898, n. CCV, che approvano i regolamenti organici dei «collegi riuniti per le figlie del popolo», degli «istituti di educazione professionale femminile» e degli «ospedali riuniti della città di Napoli»;
Vista la deliberazione 26 gennaio 1904, del regio commissario per gli istituti riuniti di educazione professionale femminile di Napoli;
Vista la decisione presa dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli, in data 9 febbraio 1904;
Sulla proposta de] Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La scuola professionale femminile, appartenente al 2° gruppo delle opere pie di Napoli, che, col sovrano beneplacito, prenderà il nome di scuola professionale femminile Regina Elena del secondo gruppo delle opere pie, è posta sotto la vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio ed è ordinata in conformità del presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-1