Art. 4
In vigore dal 6 mag 1904
Sono annessi alla scuola dei corsi complementari facoltativi, che compiono la coltura generale e speciale delle alunne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-4