Art. 5

In vigore dal 6 mag 1904
Il programma didattico per il corso elementare è quello adottato in tutte le scuole del Regno; per il corso preparatorio e per il tecnologico, i programmi didattici, redatti dal collegio dei professori, rivisti dal consiglio di amministrazione del 2° gruppo delle opere pie, sono sottoposti all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-5

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