Art. 18

In vigore dal 6 mag 1904
Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà provveduto a quanto non è previsto nel presente statuto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1904. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1904. Reg. 16. Atti del Governo a f. 47. F. Mezzetti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti. Rava.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-28;126#art-18

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