REGIO DECRETO·n. 547·19 dicembre 1901
Relativo alle norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture.
Vigente dal 9 gennaio 1902 15 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2Chi intende di essere inscritto nell'albo della pretura per uno dei titoli indicati nell'a
Art. 3Alla domanda diretta ad ottenere l'abilitazione, di cui negli articoli 6, lettera b, e 7 d
Art. 4Chi intende ottenere l'abilitazione a proseguire nell'esercizio del patrocinio, à termini
Art. 5Quando la domanda, di cui nell'articolo precedente, è diretta ad ottenere l'abilitazione p
Art. 6Le domande di abilitazione sono, a cura del cancelliere del tribunale, comunicate insieme
Art. 7Nel caso previsto nell'articolo 4, se gli atti non siano restituiti dal Consiglio di disci
Art. 8Il reclamo proposto contro la deliberazione, che non ammette la domanda, deve essere motiv
Art. 9Scorso il termine utile per il reclamo, o se il reclamo del Pubblico Ministero contro la d
Art. 10Le ordinanze del presidente sono comunicate, a cura del cancelliere del tribunale, a quell
Art. 11Il cancelliere deve rilasciare, a richiesta dell'interessato, un certificato della inscriz
Art. 12Chi è inscritto nell'albo per uno dei titoli indicati nell'articolo 6, lettera a, della le
Art. 13Il procuratore del Re, per richiedere la sospensione o interdizione del patrocinio, ai ter
Art. 14Gli avvocati e procuratori legalmente esercenti possono, sotto la personale responsabilità
Art. 15Nei giudizi in corso, e fino a che non intervenga la sentenza definitiva, il patrocinio po