Art. 15

In vigore dal 24 gen 1902
Nei giudizi in corso, e fino a che non intervenga la sentenza definitiva, il patrocinio potrà essere proseguito dalla persona a cui era stato affidato, anche se sfornita dei titoli richiesti dalla legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1901. VITTORIO EMANUELE. G. Zanardelli. F. Cocco-Ortu. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-15

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