Art. 12

In vigore dal 24 gen 1902
Chi è inscritto nell'albo per uno dei titoli indicati nell', lettera a, della legge, se si presenta a patrocinare in una pretura dipendente da altro tribunale, deve esibire al pretore il certificato del cancelliere del tribunale dal quale fu emessa l'ordinanza, di cui nell'ultimo capoverso dell' del presente Regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-12

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