Art. 2
In vigore dal 24 gen 1902
Chi intende di essere inscritto nell'albo della pretura per uno dei titoli indicati nell', lettera a, della legge, deve presentare dichiarazione scritta al cancelliere del tribunale da cui la pretura dipende.
Alla dichiarazione il richiedente deve unire:
l'atto di nascita;
la copia autentica del titolo che dà diritto all'inscrizione;
il certificato di penalità che comprovi di non avere riportato alcuna delle condanne che, à termini della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (serie 2ª), possono dar luogo alla cancellazione dall'albo degli avvocati e procuratori.
Il presidente, se il richiedente ha i requisiti necessari, ordina l'inscrizione nell'albo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-2