Art. 6
In vigore dal 24 gen 1902
Le domande di abilitazione sono, a cura del cancelliere del tribunale, comunicate insieme coi documenti al Consiglio di disciplina dei procuratori, il quale deve restituire gli atti, col parere motivato, entro sessanta giorni.
Trascorso il detto termine, il cancelliere presenta gli atti al presidente, che ne ordina la comunicazione al Pubblico Ministero e delega un giudice per riferire in Camera di consiglio nel giorno stabilito nel decreto.
Il procuratore del Re, assunte le occorrenti informazioni per accertare che l'aspirante è di condotta incensurata, dà le sue conclusioni in iscritto.
Di seguito alle conclusioni del procuratore del Re è scritta la deliberazione del tribunale.
Il cancelliere certifica, con annotazione in margine dello stesso atto, la data in cui ha eseguito le comunicazioni prescritte nell', primo capoverso, della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-6