Art. 11

In vigore dal 24 gen 1902
Il cancelliere deve rilasciare, a richiesta dell'interessato, un certificato della inscrizione nell'albo. Chi è inscritto nell'albo di una delle preture indicate nell', lettera b, deve esibire il certificato anzidetto al pretore, qualora intenda valersi della facoltà, di cui nell'ultimo capoverso dell' della legge, di esercitare il patrocinio in altra pretura che non sia ugualmente in Comune sede di tribunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-11

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