Art. 10

In vigore dal 24 gen 1902
Le ordinanze del presidente sono comunicate, a cura del cancelliere del tribunale, a quello della pretura presso la quale si è ottenuta l'inscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo