Art. 10
In vigore dal 24 gen 1902
Le ordinanze del presidente sono comunicate, a cura del cancelliere del tribunale, a quello della pretura presso la quale si è ottenuta l'inscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-10