Art. 9
In vigore dal 24 gen 1902
Scorso il termine utile per il reclamo, o se il reclamo del Pubblico Ministero contro la deliberazione che concede l'abilitazione sia stato respinto, ovvero il reclamo dell'interessato sia stato accolto, il presidente del tribunale ordina la inscrizione nell'albo della pretura innanzi alla quale siasi chiesta l'abilitazione ad esercitare il patrocinio od a proseguire nell'esercizio di esso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-9