Art. 13
In vigore dal 24 gen 1902
Il procuratore del Re, per richiedere la sospensione o interdizione del patrocinio, ai termini dell' della legge, deve presentare le sue conclusioni motivate al presidente del tribunale.
Il presidente delega un giudice per riferirne in Camera di consiglio nel giorno stabilito nel decreto, ed ordina per il giorno stesso la citazione dell'interessato.
La citazione notificata a mezzo di biglietto almeno otto giorni prima.
L'interessato può comparire personalmente o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato, e può, anche non comparendo, esibire documenti e memorie a sua difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-13