Art. 14

In vigore dal 24 gen 1902
Gli avvocati e procuratori legalmente esercenti possono, sotto la personale responsabilità, farsi sostituire innanzi alle preture da chi vi è inscritto, ai termini degli articoli precedenti. La sostituzione può essere fatta anche per lettera o con delegazione scritta in fine dell'atto di citazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-14

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