Art. 4

In vigore dal 24 gen 1902
Chi intende ottenere l'abilitazione a proseguire nell'esercizio del patrocinio, à termini dell' della legge, deve, entro tre mesi dalla data del presente decreto, farne domanda al Presidente del tribunale. Alla domanda deve unire un certificato comprovante di trovarsi nel possesso della qualità di patrocinante nelle preture. Il certificato è rilasciato dal cancelliere, ove dai registri di cancelleria e dai verbali di udienza risulti che il richiedente ha esercitato il patrocinio presso le preture per un periodo di tempo non interrotto di almeno cinque anni prima dell'attuazione della legge. Il certificato dovrà essere vidimato dal pretore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-4

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