Art. 3
In vigore dal 24 gen 1902
Alla domanda diretta ad ottenere l'abilitazione, di cui negli , lettera b, e 7 della legge, si devono unire:
l'atto di nascita;
copia autentica del titolo in base al quale si chiede l'abilitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-3