Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 gen 1902
Alla domanda diretta ad ottenere l'abilitazione, di cui negli , lettera b, e 7 della legge, si devono unire: l'atto di nascita; copia autentica del titolo in base al quale si chiede l'abilitazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-3