Art. 1

In vigore dal 24 gen 1902
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'albo di ciascuna pretura è formato dal cancelliere e deve indicare il nome, cognome, luogo di nascita e residenza di quelli che, non essendo avvocati, procuratori, o notai esercenti, siano stati ammessi od abilitati al patrocinio presso la pretura. L'albo è fatto in carta libera, e per l'inscrizione nel medesimo non è dovuta alcuna tassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;547#art-1

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Art. 1 Relativo alle norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture. — Testo vigente | Portale Normativo