LEGGE·n. 715·14 dicembre 1994
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.
Vigente dal 27 dicembre 1994 25 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione accordoAccordo
Art. 1Portata di applicazioneArt. 2Relazioni con altri accordi internazionaliArt. 3FirmaArt. 4Ratifica, Accettazione, Approvazione AdesioneArt. 5Entrata in vigoreArt. 6DivulgazioneArt. 7Rapporti con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della ConvenzioneArt. 8Revisione ed emendamentiArt. 9DenunciaArt. 10DepositarioArt. 11Testi autenticicompilazione protocollo-iiProtocollo II
Art. 1Portata di applicazione praticaArt. 2Definizioni Ai fini del presente Protocollo, si intende:Art. 3Limitazioni generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositiviArt. 4Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitateArt. 5Limiti all'uso di mine installate a distanzaArt. 6Divieto d'impiego di alcune trappoleArt. 7Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappoleArt. 8Protezione delle forze e delle missioni delle Nazioni Unite dagli effetti dei campi di mine, di mine e di trappoleArt. 9Cooperazione internazionale per l'eliminazione dei campi di mine, di mine e di trappolecompilazione protocollo-iiiProtocollo III
Art. 1DefinizioniArt. 2Protezione dei civili e di beni di natura civile