Accordo

Art. 5

Entrata in vigore

In vigore dal 28 dic 1994
Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ogni Stato che depone uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito di questo strumento. 3. Ciascuno dei Protocolli Allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo secondo le disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell' della presente Convenzione. 4. Per ogni Stato che notifica il suo consenso ad essere vincolato da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, il Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale tale Stato avrà notificato il suo consenso ad essere così vincolato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-5

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