Accordo
Art. 7
Rapporti con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione
In vigore dal 28 dic 1994
Rapporti con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione
1. Se una delle Parti ad un conflitto non è vincolata da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, le Parti vincolate dalla presente Convenzione e da tale Protocollo annesso rimarranno vincolate tra di loro nelle loro relazioni reciproche.
2. Un'Alta Parte contraente è vincolata dalla presente Convenzione e da ogni Protocollo allegato in vigore nei suoi confronti, in ogni situazione prevista dall'articolo primo, nei confronti di ogni Stato che non è parte alla presente Convenzione o che non è vincolato dal Protocollo annesso pertinente, se quest'ultimo Stato accetta ed applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e lo notifica al Depositario.
3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. La presente Convenzione ed i Protocolli annessi dai quali un'Alta Parte contraente è vincolata si applicano ad ogni conflitto armato contro tale Alta Parte contraente del tipo di cui al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di guerra:
a) Quanto l'Alta Parte contraente è anche parte al Protocollo addizionale ed un'autorità di cui al paragrafo 3 dell'articolo 96 di tale Protocollo si è impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra ed il Protocollo addizionale I secondo il paragrafo 3 dell'articolo 96 di tale Protocollo, impegnandosi anche ad applicare per quanto concerne tale conflitto, la presente Convenzione ed i Protocolli allegati pertinenti; oppure
b) Quanto l'Alta Parte contraente non è parte al Protocollo addizionale, e d un'autorità del tipo di cui al capoverso a) di cui sopra accetta ed applica per quanto riguarda tale conflitto gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra e della presente Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti.
Quest'accettazione e questa attuazione hanno nei confronti di tale conflitto i seguenti effetti:
i) le Convenzioni di Ginevra e la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti entrano immediatamente in vigore per le Parti al conflitto;
ii) tale Autorità esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di un'Alta Parte contraente alle Convenzioni di Ginevra, alla presente Convenzione ed ai Protocolli pertinenti allegati;
iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i Protocolli pertinenti allegati vincolano ugualmente tutte le Parti al conflitto.
L'Alta Parte contraente e l'Autorità possono anche convenire di accettare e di applicare su base reciproca gli obblighi enunciati nel protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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