Accordo

Art. 9

Denuncia

In vigore dal 28 dic 1994
Denuncia 1. Ogni Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione o uno qualunque dei protocolli ad essa allegati notificando la sua decisione al Depositario. 2. La denuncia in tal modo formulata entrerà in vigore solo un anno dopo il ricevimento, da parte del Depositario, della notifica della denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di quest'anno, l'Alta Parte contraente denunciante si trova nella situazione di cui all'articolo primo, essa rimarrà vincolata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione, ed in ogni caso fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di insediamento delle persone protette dalle norme del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di un Protocollo allegato alla presente Convenzione contenente disposizioni relative a situazioni in cui sono esercitate funzioni per il mantenimento della pace, di osservazione o funzioni analoghe nella regione interessata, fino al termine di tali funzioni. 3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati i cui obblighi sono stati accettati dall'Alta Parte contraente. 4. La denuncia avrà effetto solo nei confronti dell'Alta Parte contraente denunciante. 5. La denuncia non avrà effetto su obblighi precedentemente contratti dall'Alta Parte contraente denunciante, relativamente ad un conflitto armato, ai sensi della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, per ogni atto commesso prima dell'entrata in vigore di detta denuncia.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-9

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