Accordo

Art. 8

Revisione ed emendamenti

In vigore dal 28 dic 1994
Revisione ed emendamenti 1.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può in qualunque momento proporre emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei protocolli allegati da cui è vincolata. Ogni proposta di emendamento è comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo loro se sia opportuno convocare una conferenza per esaminarla. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti è d'accordo, il Depositario convoca il prima possibile una conferenza alla quale sono invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione sono invitati alla Conferenza in qualità di osservatori. b) Questa conferenza potrà approvare emendamenti che saranno adottati e che entreranno in vigore allo stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati; tuttavia, gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati solo dalle Alte Parti contraenti e gli emendamenti ad un Protocollo allegato potranno essere adottati solo dalle alte Parti contraenti che sono vincolate da questo Protocollo. 2.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può in qualunque momento propone protocolli addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali che non sono oggetto dei Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di Protocollo addizionale è comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti secondo il capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti è d'accordo, il Depositario convocherà il prima possibile una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati. b) questa conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza, approvare protocolli addizionali che saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione e che entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell' della presente Convenzione. 3.a) Se, 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nessuna Conferenza è stata convocata secondo i capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà pregare il Depositario di convocare una Conferenza alla quale tutte le Alte Parti contraenti saranno invitate per esaminare la portata e l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati e studiare ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione saranno invitati alla Conferenza in qualità di osservatori. La Conferenza potrà approvare emendamenti che saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità con il paragrafo b) del paragrafo precedente. b) La Conferenza potrà inoltre esaminare ogni proposta di protocolli addizionali relativa ad altre categorie di armi convenzionali non coperte dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza potranno partecipare pienamente a questo esame. I protocolli addizionali saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione, vi saranno allegati ed entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell' della presente Convenzione. c) Tale conferenza potrà esaminare la questione dell'opportunità di prevedere la convocazione di una nuova Conferenza a richiesta di un'Alta Parte contraente se, dopo un periodo analogo a quello di cui al capoverso a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna Conferenza è stata convocata secondo i capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente articolo.
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