Accordo
Art. 4
Ratifica, Accettazione, Approvazione Adesione
In vigore dal 28 dic 1994
Ratifica, Accettazione, Approvazione Adesione
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, di accettazione o approvazione da parte del firmatario. Ogni Stato che non ha firmato la Convenzione potrà aderirvi.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.
3. Ciascuno Stato potrà accettare di essere sottoposto ad uno qualunque dei Protocolli annessi alla presente Convenzione a patto che, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, di approvazione o di adesione della presente Convenzione esso notifichi al Depositario il suo consenso ad essere soggetto ad almeno due di questi Protocolli.
4. In ogni tempo dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il suo consenso ad essere vincolato da ogni Protocollo allegato a detta Convenzione, al quale non era ancora Parte.
5. Ogni Protocollo che vincola un'Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per quanto riguarda tale Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;715#art-a-4